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D.Lvo 31/03/1998 n. 80Art. 40. 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 413 del codice di procedura civile sono inseriti i seguenti: "Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e' il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente e' addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Nelle controversie nelle quali e' parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.". Art. 41. 1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 415 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, il ricorso e' notificato direttamente presso l'amministrazione destinataria ai sensi dell'articolo 144, secondo comma. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato competente per territorio.". Art. 42. 1. Dopo l'articolo 417 del codice di procedura civile e' inserito il seguente: "Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni). - Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche' al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente. Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma."..Art. 43. 1. Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22, 25, commi 1 e 3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62, 72, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle del presente decreto. 2. Il comma 2 dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente: "2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, l'articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, nonche' le altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con quelle del presente decreto.". 3. Sono abrogati il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716, il decreto del Ministro per la funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e le lettere b), d) ed e) dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692. Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27 e da 47 a 52, nonche' 31, ultimo periodo, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 5. E' abrogato l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 6. L'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' abrogato. Restano ferme le altre disposizioni di cui all'articolo 3 della stessa legge. 7. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533. 8. Nell'articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "di cui alla lettera d) dell'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 36, comma 3, lettera e),". 9. Nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "ai sensi dell'articolo 5, lettera b)," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),". Art. 44. 1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, le lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti: "b) nella prima applicazione del presente decreto legislativo e fino alla verifica di cui alla lettera g), l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che, nel comparto o nell'area di contrattazione, abbiano una rappresentativita' non inferiore al 4 per cento, tenendo conto del solo dato associativo, di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate. Si tiene conto del solo dato associativo anche ai fini della percentuale richiesta per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali dall'articolo 47-bis, comma 3. Le percentuali vengono calcolate sulla base dei dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati nel comparto o nell'area dal Dipartimento della funzione pubblica. Le percentuali sono arrotondate al decimo di punto superiore; c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b) si considerano le deleghe in virtu' delle quali ciascuna organizzazione sindacale percepisce, dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso ven gono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione; d) nella prima applicazione del presente decreto e fino alla verifica di cui alla lettera g), in sede decentrata le pubbliche amministrazioni ammettono alle trattative le organizzazioni sindacali che risultino firmatarie dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che abbiano la rappresentativita' richiesta ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi della lettera b), ovvero che, in mancanza di tale requisito, contino, nell'amministrazione o ente interessato, una percentuale di deleghe non inferiore al 10 per cento rispetto al totale dei dipendenti; e) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei distacchi esistente al 1°.dicembre 1997 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e successive modifiche ed integrazioni. Con l'accordo di cui al decreto legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, si provvede alla nuova ripartizione dei contingenti tra le organizzazioni sindacali che hanno titolo all'ammissione alle trattative nazionali ai sensi della lettera b) e delle confederazioni alle quali sono affiliate; f) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei permessi retribuiti esistente al 1° dicembre 1997 ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770 del 1994 e i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o ente. Per avviare le elezioni e il funzionamento delle rappresentanze unitarie del personale, nel 1998 e comunque fino alla verifica di cui alla lettera g), i permessi di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fruibili in ogni amministrazione o ente, non possono essere inferiori, nel loro ammontare complessivo, a novanta minuti all'anno per dipendente e spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo e alle rappresentanze unitarie elette dal personale. L'accordo di cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, determina i criteri di gestione del monte ore risultante, la quota spettante alle rappresentanze unitarie del personale e puo' prevedere, per la quota spettante alle organizzazioni sindacali, l'utilizzo flessibile e cumulativo dei permessi orari; 2. La lettera c) dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, diviene lettera h), e la lettera e) diviene lettera i). Conseguentemente, nella lettera h) le parole: "alla lettera precedente" sono sostituite dalle parole: "alla lettera b)" e le parole contenute nel comma 2 del medesimo articolo 8: "di cui alla lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera i)". 3. Nell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al comma 3, lettera a), dopo le parole: "dell'ANCI e dell'UPI" sono inserite le seguenti: "e dell'UNIONCAMERE" e nel medesimo articolo, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanita', partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.". 4. All'articolo 47-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi" sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal comma 1 dell'articolo 54, e dei contratti collettivi che regolano la materia,". 5. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole da: "stipulato" fino a: "interesse regionale" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis". 6. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7. In materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai sindacati delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti, rispettivamente, con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e con l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentativita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati. 8. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualita' delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione.dei servizi. |
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